D.L. 31 agosto 2016, n. 168 Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonche’ per la giustizia amministrativa.

E’ stato pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 203 del 31-8-2016 il decreto legge indicato in oggetto che contiene – fra l’altro – disposizioni in materia di processo amministrativo telematico.

Il citato decreto è in vigore dal 31/8/2016 giorno della pubblicazione in G.U.

In particolare si segnala che l’articolo 7 modifica il Codice dle processo amministrativo sostituendo il comma 2 dell’art. 136 con il seguente:

“I difensori, le parti nei casi in cui  stiano  in  giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche  in considerazione   della   ricorrenza   di   particolari   ragioni   di riservatezza legate alla posizione delle parti o  alla  natura  della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il  ricorso  e’  gia’  incardinato  o  il collegio  se  la  questione  sorge  in  udienza  possono   dispensare dall’impiego delle modalita’ di sottoscrizione e di deposito  di  cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell’impiego di modalita’  telematiche
previsti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 1, delle norme  di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e
dei documenti”.

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